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DETRAZIONE 65%: VIA ALLE DOMANDE 2017, UNA GUIDA ALLE NOVITA’

È operativo il sito ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficientamento ammessi alla detrazione fiscale del 65% conclusi dopo il 31 dicembre 2016. Riepiloghiamo le principali novità introdotte al meccanismo nel 2017 e ricordiamo come funziona e per quali interventi vale.

Via alle domande per le detrazioni fiscali sugli interventi di efficienza energetica eseguiti nel 2017.

Da ieri è operativo il sito ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ammessi alla detrazione fiscale del 65% e conclusi dopo il 31 dicembre 2016 (link in fondo).

Come sappiamo, l’ultima legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, il cosiddetto Ecobonus, che per certi interventi viene anche rafforzato ed esteso fino al 2021.

Ne abbiamo parlato nell’articolo “Detrazioni fiscali ecobonus e ristrutturazioni, in vigore le novità introdotte con la Legge di Bilancio“. Ricordiamo in breve cosa cambia per le domande che si possono fare da ieri e come funziona l’incentivo.

Le novità: interventi su parti comuni e cessione del credito

Gli interventi di efficientamento di parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021.

In quest’ultimo caso e qualora siano rispettate un insieme di condizioni riportate nel provvedimento, l’incentivo può salire al 70% o anche al 75% del totale delle spese.

Il tetto massimo delle spese detraibili è di € 40.000 per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio e occorre comunque che vi sia l’Attestato della Prestazione Energetica (APE) degli edifici (APE), redatto da professionisti abilitati.

L’agevolazione è prevista anche per edifici di proprietà di istituti autonomi per le case popolari e adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Inoltre, per questa tipologia di lavori, i soggetti beneficiari possono anche cedere il credito (basato sulla spesa sostenuta) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

La nuova cessione del credito

Già la Legge di Stabilità 2016 prevedeva, per i lavori su parti comuni degli edifici, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area”, e dunque sono incapienti, di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

La possibilità di cedere il credito valida per il 2016 è stata poi estesa fino al 31 dicembre 2017 con la Legge di Stabilità 2017, che ha anche ampliato la possibilità di usufruirne.

Per le spese sostenute nell’anno in corso relative alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che consentono di fruire degli incentivi del 70 e 75%, infatti, la cessione del credito ora è fruibile a tutti i contribuenti, senza limiti di reddito, ed è esercitabile a favore di tutti i soggetti privati (che non siano istituti di credito o intermediari finanziari).

Le modalità applicative della nuova cessione saranno stabilite a breve dalle Entrate (si veda l’analisi che abbiamo pubblicato qui).

Chi può beneficiare dell’incentivo

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell’Ires (dunque, non i Comuni ad esempio).

Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore.

Come detto, sono ammessi anche gli Istituti autonomi per le case popolari.

Per quali immobili

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche: per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne quando si installano pannelli solari termici).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Interventi incentivati

  • Riqualificazione globale su edifici esistenti, ossia l’insieme di interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche: si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro).
  • Coibentazione di pareti, soffitti o la sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento (fino a 60mila euro di detrazione fiscale);
  • Installazioni di pannelli solari termici (fino a 60mila euro);
  • Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione (fino a 30mila euro);
  • Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (fino a 30mila euro);
  • Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (fino a 60mila euro – si veda lo Speciale Tecnico di QualEnergia.it)
  • Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (fino a 30mila euro);
  • Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, ossia multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. Questi dispositivi domotici devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Come funziona l’incentivo

Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile – per i medesimi interventi – con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).

Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Ricordiamo che per le detrazioni fiscali del 50 e del 65% l’importo detraibile è, per i privati, comprensivo di Iva.

Le detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza energetica (come quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie) possono essere sfruttate appieno solo da chi paga le tasse per un importo superiore allo sgravio.

Abbiamo fatto il punto su capienza fiscale, trasferibilità della detrazione e cessione del credito in questo recente articolo.

La documentazione necessaria per la richiesta

  • Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento.
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Per finestre comprensive di infissi, caldaie e pannelli solari questa può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.
  • L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, tranne che per pannelli solari o sostituzione finestre. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Articolo tratto da: qualenergia.it
Fonte: http://www.qualenergia.it/articoli/20170317-detrazioni-fiscali-65-percento-alle-domande-2017-una-guida-alle-novita

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Responsabilità solidale negli appalti, il 28/05 il referendum per ripristino

La Cgil chiede di ristabilire un’uguale responsabilità tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili

Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti ripristinando totalmente l’uguale impegno tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili.

Questo ciò che prevede il referendum popolare relativo alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” che si svolgerà domenica 28 maggio 2017 insieme a quello per “l’abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”, come stabilito dal Consiglio dei Ministri di ieri.

Responsabilità solidale: il quesito referendario

Il quesito chiede di ristabilire un’uguale responsabilità (responsabilità solidale), tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili. Se il referendum verrà approvato il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, l’azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo più rigoroso su quella a cui affida un appalto.

Secondo la Cgil, che ha proposto il referendum, ripristinare la responsabilità solidale significa “impedire che ci siano differenze di trattamento tra chi lavora nell’azienda committente e chi in un’azienda appaltatrice o in un’azienda in sub-appalto, riaffermando il principio che chi opera nel sistema degli appalti deve vedersi garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele”.

In questo modo sarà possibile “difendere i diritti di coloro che sono coinvolti nei processi di esternalizzazione di fronte ai frequenti fallimenti delle imprese in sub appalto e in sub fornitura, spesso accompagnati dalla loro irreperibilità dopo la cessazione dell’attività lavorativa e contrastare le pratiche di concorrenza sleale”.

Responsabilità solidale: come funziona oggi

Alcuni interventi legislativi (Dlgs 276/2003) hanno da un lato disciplinato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dall’altro previsto un meccanismo processuale che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.

Il quesito referendario, infatti, chiede proprio di abrogare queste due norme, recitando: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del Dlgs 276/2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”

 

Fonte: edilportale
http://www.edilportale.com/news/2017/03/appalti/responsabilit%C3%A0-solidale-negli-appalti-il-28-maggio-il-referendum-per-ripristinarla_56994_51.html
Autore: Alessandra Marra

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Conto Termico, impegnati finora 98,5 milioni di euro di incentivi

Il contatore del GSE ha registrato circa 29.000 domande al 1° marzo 2017

14/03/2017 – Il GSE ha pubblicato i dati aggiornati degli incentivi del nuovo Conto Termico: dal 31 maggio 2016 al 1° marzo 2017 il GSE ha ricevuto circa 15.300 domande, per un totale di 73 milioni di euro di incentivi.

Dei 73 milioni, 44 sono relativi a richieste inviate in accesso diretto (privati e PA) e 29 attraverso le prenotazioni (solo PA). Queste ultime sono riferibili al periodo agosto 2016 – febbraio 2017.

98,5 milioni di euro di incentivi impegnati

Dall’avvio del meccanismo del Conto Termico (DM 28 dicembre 2012) al 1° marzo 2017 risultano ammesse all’incentivo quasi 29.000 richieste, per un totale di circa 98,5 milioni di euro di incentivi impegnati, di cui 80 afferenti a interventi effettuati da privati e 18,5 a quelli realizzati dalle PA.

Ricordiamo che il DM 28 dicembre 2012 ha fissato un impegno di spesa annua cumulata al massimo pari a 200 milioni di euro per interventi realizzati dalle Amministrazioni pubbliche (di cui al più 100 milioni di euro per la procedura di Prenotazione degli incentivi e 7 milioni di euro per la procedura di Iscrizione ai Registri) e di 700 milioni di euro per interventi effettuati da privati (di cui 23 milioni di euro per la procedura di Iscrizione ai Registri).

 

Nel 2017 impegno di spesa di 29 milioni di euro

Limitatamente agli incentivi riconosciuti in accesso diretto, l’impegno di spesa annua cumulata per il 2017 è pari a 29 milioni di euro, di cui 26 per i privati e 3 per le PA. Per il 2018 l’impegno ammonta a 6 milioni, di cui 5 per i privati e 1 milione per le PA.

L’impegno di spesa annua riferibile agli incentivi richiesti mediante prenotazione è determinato all’avvio lavori, per la quota di acconto, e alla conclusione degli stessi per il saldo.

Aumentano le richieste di concessione dell’incentivo

Il GSE segnala, infine, l’incremento delle richieste di concessione dell’incentivo (RCI) inviate al GSE, passate da una media di 900 RCI/mese nei primi 6 mesi del 2016, a oltre 2.500 nel mese di dicembre fino ad arrivare a oltre 2.600 nel mese di gennaio 2017 e 2.800 nel mese di febbraio 2017.

Nella tabella qui sotto sono riportati gli interventi realizzati dalla PA e dai privati.

FONTE: EDILPORTALE
http://www.edilportale.com/news/2017/03/risparmio-energetico/conto-termico-impegnati-finora-985-milioni-di-euro-di-incentivi_56995_27.html
AUTORE: ROSSELLA CALABRESE