oppure,
oppure
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare:
oppure, se non possibile
Inoltre, salvo proroghe da parte del Governo, gli interventi devono essere realizzati fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’Ecobonus al 110% ingloba una serie di precedenti agevolazioni per i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico e ne prevede di nuovi, a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno dei tre maxi-interventi detti “trainanti”:
A) Cappotto Termico
B) Caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio
C) Pompe di calore per edifici unifamiliari
Uno di questi tre interventi, è sufficiente per accedere al bonus del 110%, solo se consente il miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Se c’è almeno uno dei maxi-interventi “trainanti” il bonus può essere esteso anche a uno degli interventi “trainati”:
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza, nel caso in cui nello stesso momento sia in corso un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001.
Gli impianti fotovoltaici hanno comunque diritto a una detrazione fiscale del 50%, con sconto in fattura, anche se realizzati senza uno degli interventi “trainanti” e senza portare un aumento di due classi energetiche.
Per la procedura di richiesta del Superbonus 110% sono richiesti:
Puoi trovare queste ad altre informazioni all’interno del documento dell’Agenzia dell’Entrate che trovi qui
Per valutare la tua pratica serve che il tuo immobile abbia la conformità urbanistica. Deve essere accatastato e…
Conformita urbanistica
Impianto termico esistente
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